Approfondimenti, principi, obblighi e compiti dei soggetti

Principi
Per valorizzare le potenzialità del tirocinio in termini di occupabilità e prevenire gli abusi e l’utilizzo distorto dello strumento si ricordano i seguenti principi affermati nelle “Linee-Guida in materia di tirocini” e ribaditi nei decreti regionali:
• il tirocinio non può essere utilizzato per tipologie di attività per le quali non è necessario un periodo formativo;
• i tirocinanti non possono sostituire i lavoratori con contratti a termine nei periodi di intensa attività e non possono essere utilizzati per sostituire il personale nei periodi di malattia, maternità o ferie, né per ricoprire ruoli necessari all’organizzazione del soggetto ospitante;
• i tirocinanti non possono essere utilizzati per attività che non siano coerenti con gli obiettivi formativi del tirocinio stesso.
Pertanto, l’Università si riserva di valutare la pertinenza del progetto ai fini dell’attivazione.

Obblighi e compiti dei soggetti coinvolti

Il Soggetto promotore
– L’Università di Pavia è soggetto promotore in qualità di Istituto di Istruzione Universitaria statale abilitato al rilascio di titoli accademici ed è inoltre autorizzato a operare come intermediario del mercato del lavoro ai sensi del d.lgs n .276/2003 e s.m.i. (iscrizione all’Albo Nazionale dei Servizi per il Lavoro del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali)
– L’Università di Pavia, in qualità di soggetto promotore, assume su di sé gli oneri delle coperture assicurative per il tirocinante contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi per i tirocini che si svolgono sul territorio nazionale
– L’Università di Pavia per i tirocini che si svolgono all’estero offre al tirocinante la possibilità di attivare una assicurazione antinfortunistica facoltativa
– L’Università di Pavia presidia la qualità dell’esperienza del tirocinio e può rilasciare l’attestazione dei risultati, specificando le competenze acquisite, a seguito della valutazione dell’esperienza svolta dal tirocinante ed espressa dal soggetto ospitante per tramite del suo tutor
– al termine del tirocinio il soggetto promotore, sulla base di quanto rilevato dal tutor rilascia una propria attestazione sulle attività svolte e le competenze acquisite dal tirocinante

Il Soggetto ospitante
– deve essere in regola con la vigente normativa sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e deve garantire al tirocinante la relativa informazione, formazione e addestramento
– fatti salvo i licenziamenti per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo e salvo specifici accordi collettivi e i casi di appalti in cui si applica la clausola sociale, non può accogliere tirocinanti il cui Piano Formativo Individuale preveda lo svolgimento di attività riferibili alle medesime mansioni da ultimo svolte da lavoratori licenziati nella stessa unità operativa nel corso dei 12 mesi precedenti all’attivazione del tirocinio.
– non deve avere in corso procedure o sospensioni di CIG straordinaria o in deroga, nell’unità operativa di svolgimento del tirocinio, per mansioni medesime a quelle del tirocinio salvo il caso in cui ci siano accordi con le organizzazioni sindacali che prevedono tale possibilità.
– deve essere in regola con la normativa di cui alla legge n. 68 del 1999 e successive modifiche e integrazioni
– deve rispettare i seguenti limiti numerici, applicati all’unità operativa di svolgimento del tirocinio
strutture composte dal solo titolare o con risorse umane in numero non superiore a 5: presenza contemporanea di un solo tirocinante;
strutture con risorse umane in numero compreso tra 6 e 20: presenza contemporanea di non più di due tirocinanti;
strutture con risorse umane in numero superiore a 20: presenza contemporanea di un numero di tirocinanti in misura non superiore al 10%
delle risorse umane presenti, con arrotondamento all’unità superiore.
Ai fini delle determinazione dei limiti di contigentamento di cui sopra, non c’è cumulabilità tra i tirocini curriculari ed extracurriculari
Nel conteggio delle “risorse umane”, in questo contesto si devono ricomprendere:
• il o i titolari di impresa e i coadiuvanti, i liberi professionisti singoli o associati;
• i lavoratori con contratto a tempo indeterminato, determinato o di collaborazione non occasionale, di durata pari almeno a 12 mesi;
• i soci lavoratori di cooperative, come definiti dalla legge 3 aprile 2001, n. 142; per i rapporti non a tempo indeterminato deve essere rispettato il limite minimo di durata di 12 mesi.
– deve effettuare le “Comunicazioni Obbligatorie” al competente servizio territoriale (Centro per l’Impiego della Provincia dove si realizza il tirocinio) prima dell’avvio, alla cessazione, per comunicare prolungamenti del tirocinio
– designa un tutor con funzioni di affiancamento al tirocinante sul luogo di lavoro e, attraverso il tutor, valuta l’esperienza svolta dal tirocinante ai fini del rilascio dell’attestazione dell’attività svolta e delle competenze acquisite
– all’interno del progetto di tirocinio il soggetto ospitante deve indicare se alcune attività previste dal tirocinio saranno svolte al di fuori della sede ove ha luogo il tirocinio stesso.

Il Tutor
Il tutor, nominato dal soggetto ospitante, è responsabile dell’attuazione del progetto formativo individuale e dell’inserimento e affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro per tutto la durata del tirocinio.
Il tutor del soggetto ospitante deve possedere esperienze e competenze professionali adeguate per garantire il raggiungimento degli obiettivi del tirocinio.
Ogni tutor del soggetto ospitante può accompagnare contemporaneamente fino ad un massimo di tre tirocinanti.
Il tutor del soggetto ospitante e del soggetto promotore, collaborano per il migliore svolgimento delle attività, per il loro monitoraggio e l’attestazione dell’attività svolta e delle competenze acquisite

Il Tirocinante
– il tirocinante si impegna a seguire le indicazioni del tutor del soggetto ospitante nell’ambito di quanto previsto dal progetto di tirocinio e fare riferimento a lui per esigenze organizzative o di altra natura
– è tenuto a svolgere le attività previste dal progetto individuale, osservando gli orari concordati e rispettando l’ambiente di lavoro
– deve ottemperare agli obblighi di riservatezza (sia durante che dopo lo svolgimento del tirocinio) su dati, informazioni e conoscenze di procedimenti amministrativi e processi organizzativi acquisiti durante il tirocinio
– deve rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e i relativi regolamenti aziendali
– può interrompere il tirocinio in qualsiasi momento, dandone comunicazione al soggetto ospitante e al soggetto promotore
I periodi di tirocinio extracurriculare sono cumulabili e, fermo restando il limite dei 12 mesi dal conseguimento del titolo, la loro somma non può superare i 24 mesi nell’arco della vita formativa.


REFERENTI PER LE PROCEDURE DI STAGE
Laura Bergamaschi
Tel. 0382.984210
E mail. stage@unipv.it